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20-02-2023
CLAUSOLE EX ART. 1341 C.C.:
non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto, è irrilevante la loro collocazione nel contratto
Indipendentemente dalla loro collocazione nel documento contrattuale, le clausole ex art. 1341 c.c., comma 2, si considerano specificatamente approvate per iscritto quando la firma è apposta immediatamente dopo la dichiarazione di approvazione delle stesse.
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Ancona, Presidente dott. Ugo Pastore, con la sentenza resa in data 18/01/2022.
Nella fattispecie processuale esaminata, una s.n.c. e i suoi garanti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei loro confronti su ricorso della Banca x, per il pagamento della somma di 105.766,45, sostenendo, tra le altre cose (applicazione di tassi di interessi difformi da quelli pattuiti, interessi anatocistici illegittimi, condizioni di massimo scoperto, interessi usurari), che il contratto di c/c n. x non potesse essere considerato un contratto poiché le clausole ex art. 1341, comma 2, c.c. venivano fatte firmare nella prima pagina invece che in calce alle relative condizioni.
Il Tribunale respingeva l′opposizione e condannava gli attori opponenti alle spese.
In seguito, il garante della s.n.c. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Ancona, deducendo, con il primo motivo di gravame, la violazione degli art. 1341 e 1342 c.c. e quindi l′impossibilità di considerare il contratto di c.c. n. x valido per assenza di sottoscrizione delle condizione economiche che regolano i rapporti di conto corrente. L′appellante evidenziava come risultavano firmate delle clausole ai sensi dellart. 1341 c.c. che, a suo vedere, sarebbero dovute essere in calce al documento da sottoscrivere e quindi chiudere le relative condizioni e non precedere le stesse.
L′art 1341 c.c., comma secondo, stabilisce che non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l′esecuzione, ovvero sanciscono a favore dell′altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell′autorità giudiziaria.
Si tratta di clausole che presentano la caratteristica di rendere più onerosa la posizione contrattuale dell′aderente, per questo motivo il legislatore richiede che siano approvate specificamente per iscritto, richiamando sul loro contenuto l′attenzione del contraente al quale sono rivolte, offrendogli così la possibilità di prenderne consapevolezza e valutarle attentamente prima di aderire alla proposta della controparte.
Il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie all′interno del contratto è pertanto da ritenersi soddisfatto mediante sottoscrizione apposta immediatamente dopo la dichiarazione di approvazione delle stesse, indipendentemente dalla collocazione nel documento contrattuale. Affinché le clausole siano efficaci è sufficiente che le stesse siano individuate separatamente e con chiarezza.
In particolare, nel caso di specie è presente l′apposizione dei timbri della s.n.c. e delle firme dei garanti sotto il richiamo alle clausole onerose, fatto sufficiente a considerarle specificamente approvate e da fornire certezza in ordine alla riferibilità del contenuto della dichiarazione al soggetto che ha apposto la firma.
Tali valutazioni hanno indotto la Corte di Appello di Ancona a ritenere le censure dell appellante prive di fondamento.
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