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18-05-2023
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE
Non genera un fenomeno di capitalizzazione composta
Non si può sostenere di essere in presenza di un interesse composto solo per il fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all′italiana che, invece, si fonda su rate di capitale costante.
In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all′art. 1194 c.c., in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l′imputazione ad interessi rispetto a quella del capitale.
Questo il principio espresso dal Tribunale Ordinario di Ancona, Giudice dott.ssa Patrizia Pietracci, con la sentenza resa in data 09.05.2023. Nella fattispecie in esame, Tizio e Caia, con atto di citazione ritualmente notificato introducevano la fase di merito dell′opposizione all′esecuzione immobiliare X, la quale aveva ad oggetto un mutuo fondiario, convenendo in giudizio il creditore procedente, Banca X, e il creditore intervenuto X SPA, deducendo, tra le altre cose, l′usurarietà conseguente al piano di ammortamento alla francese e l′indeterminatezza del tasso di interesse applicato.
Si costituiva in giudizio Y SPA, quale mandataria di Y SRL, nuova titolare del credito, rappresentata dallo Studio Legale Illuminati & Associati, chiedendo il rigetto dell′opposizione.
Il Giudice osservava come l′art. 1194 c.c. lasciasse libertà di accordo alle parti in ordine alle modalità di pagamento, con l′effetto che nella prassi bancaria vi sono diversi meccanismi di estinzione del debito.
L′obbligo di pagamento degli interessi viene concretizzato, per il mutuo, nel piano di ammortamento, il quale consiste nell′elencazione delle scadenze alle quali capitale e interessi dovranno essere pagati.
La legittimità dell′ammortamento alla francese è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza, infatti la caratteristica di tale piano di ammortamento non è quella di operare un′illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma solo quella della diversa costruzione delle rate, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. In tal senso il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all′art. 1194 c.c., in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l′imputazione ad interessi rispetto a quella del capitale. Nel suddetto piano di ammortamento, l′interesse è inizialmente calcolato sull′intera somma capitale, ma è destinato a diminuire con il pagamento graduale del capitale. Per ciò che concerne la composizione della rata, dovendo questa rimanere costante nel tempo, sarà inizialmente composta in gran parte dagli interessi e in minima parte dal capitale, in seguito, quando il mutuo risulterà in via di estinzione, la quota capitale sarà maggiore degli interessi.
Non si può certamente sostenere che si è in presenza di un interesse composto, metodo in cui si assiste ad una progressiva capitalizzazione degli interessi, per il solo fatto che il piano di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all′italiana, fondato su rate a capitale costante.
Nel caso di specie, il giudice osservava come le condizioni contrattuali afferenti ai tassi applicati risultavano definite e la pattuita variabilità del tasso di interessi del mutuo veniva ancorata a criteri del tutto determinati e trasparenti. I piani di ammortamento risultavano sottoscritti dalle parti e sviluppati secondo il metodo dell′ammortamento alla francese, caratterizzato da rate variabili costituite da una quota di interessi, calcolata sul debito residuo della rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l′importo della rata e la quota di interessi.
Il piano di ammortamento non ha generato un fenomeno di capitalizzazione composta degli interessi, visto che questi sono stati calcolati solo sul capitale.
Per tali motivi, il Tribunale Ordinario di Ancona, rigettava l′opposizione e condannava gli opponenti, in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite.
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