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15-11-2023
Effetti del giudicato:
il giudicato può estendere i suoi effetti nei confronti delle parti sostanziali del negozio anche se non hanno partecipato al giudizio
L′art. 2909 c.c. laddove prevede che l′accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti è da intendersi nel senso che detta sentenza fa stato non solo fra le parti processuali, ossia gli autori e i destinatari degli atti del processo, ma fra le parti in senso sostanziale, vale a dire tutti i titolari del rapporto giuridico oggetto della cognizione ancorché non partecipanti al giudizio. Questo il principio espresso dal Tribunale Ordinario di Perugia, seconda sezione civile, Presidente dott. Andrea Ausili, Giudice relatrice dott.ssa Simona Di Maria, con la sentenza resa in data 19.06.2023, pubblicata in data 20.06.2023.
Nel corso di un complesso giudizio di impugnazione per nullità testamentaria e di un contratto di rendita vitalizia presso il Tribunale di Perugia, parte attorea, rappresentata e difesa dallo Studio Legale Illuminati & Associati, produceva sentenza del Tribunale di Roma, resa in un giudizio a cui non avevano partecipato gli attuali attori, con la quale era stata dichiarata la nullità di entrambi gli atti impugnati, divenuta definitiva a seguito del successivo rigetto dell′appello e poi del ricorso in cassazione.
I convenuti, costituiti in giudizio per resistere alla domanda attorea di accertamento della nullità del testamento e del contratto di rendita vitalizia contestavano, tra le altre cose, l′efficacia di giudicato della sentenza di Roma poiché gli attori non erano stati parte in quel giudizio e dunque, a loro dire, non avrebbero potuto invocare la definitività dell′accertamento.
Il Tribunale ha invece ritenuto che il giudicato estendesse i suoi effetti a tutti i titolari del rapporto giuridico oggetto di cognizione nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato.
Ha innanzitutto ritenuto il Tribunale che l′eccezione di giudicato svolta dagli attori era da qualificare come eccezione sostanziale e non di rito.
Infatti, la sentenza che definisce il giudizio ritenendo fondata l′eccezione di giudicato, almeno quando è opposto un giudicato esterno, cioè formatosi in un giudizio diverso da quello in cui è sollevata l′eccezione, non ha contenuto meramente processuale, cioè di inammissibilità o di improponibilità della domanda, bensì è una pronuncia di merito.
Secondo la sentenza in esame, le parti che hanno contribuito alla formazione del giudicato sostanziale devono accettarlo così com′è, nel bene e nel male, servendosene in utilibus o subendolo in damnosis, senza poterlo più contestare, anche in rapporti giuridici diversi da quello irretrattabilmente accertato e in contenziosi pendenti con soggetti diversi da quelli che sono stati parti del pregresso contenzioso. Chiaramente il presupposto tecnico del giudicato sostanziale, come sopra inteso, è l′esistenza di un giudicato formale, che rappresenta lo strumento di attuazione processuale della funzione pratica del giudicato.
Quello che è certo, affermava il Tribunale, è che la sentenza definitiva non può pregiudicare i soggetti estranei alla lite, ma solo in questo senso deve intendersi l′espressione dell′art. 2909 c.c. la sentenza produce effetti solo tra le parti; la sentenza in realtà produce effetti diretti o riflessi anche verso soggetti che sono rimasti estranei al processo.
Possono infatti avvantaggiarsi di quel giudicato, e quindi eccepirlo, coloro che, pur non essendo stati parti in quel giudizio, vantano diritti che non sono lesi da quella pronuncia, ma anzi chiedono lo stesso bene della vita su cui quella pronuncia ha statuito.
In sintesi, afferma la sentenza in esame, fermo il tendenziale principio secondo cui il giudicato non produce effetti sfavorevoli per coloro che non sono stati parti, eredi o aventi causa, ci sono casi in cui la natura o la struttura del rapporto o della situazione che è oggetto di accertamento fa sì che il giudicato tenda a fare stato verso tutti, ma non verso tutti indistintamente, ma solo verso quelli il cui comportamento è in qualche modo investito della regola concreta enunciata nel provvedimento definitivo.
In tali casi, l′art. 2909 c.c., indicando le parti quali destinatari dell′incontrovertibilità della sentenza, non si riferisce alle parti in senso processuale, vale a dire agli autori e ai destinatari degli atti del processo, bensì in senso sostanziale, vale a dire i titolari del rapporto giuridico oggetto della cognizione.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Perugia accoglieva l′eccezione di giudicato inerente alla sentenza del Tribunale di Roma proposta dagli attori.
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