FIDEIUSSIONI: l′art. 1957 c.c. non opera in caso di garanzia correlata all′integrale soddisfacimento dell′obbligazione principale
Allorché la polizza fideiussoria è correlata non alla scadenza dell′obbligazione principale, ma al suo integrale soddisfacimento, l′azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione rispetto all′area di operatività dell′art. 1957 c.c..
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Ancona, Presidente dott.ssa Annalisa Gianfelice, Giudice Ausiliario Est., dott.ssa Paola Damiani, con la sentenza n.1039/2024 resa in data 02.07.2024 in riforma della sentenza n. 9/2022, emessa in data 3/4.01.2022, del Tribunale di Ancona.
Con detta sentenza, il Tribunale di Ancona pronunciandosi nell′ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso dagli eredi di un fideiussore, revocava il decreto ingiuntivo dell′importo di euro 535.301,59 emesso per saldo debitore di c.c. intestato alla debitrice principale, Soc. Coop. X, garantita con fideiussione rilasciata congiuntamente in data 23.02.2011 dal de cuius Tizio e da Caio sino alla concorrenza della somma di euro 525.000.
Infatti, nonostante gli eredi del de cuius avessero sottoscritto il documento conferma impegno fideiussione, in data 29.11.2012, secondo il Tribunale sussistevano plurimi motivi per escludere l′obbligazione dei medesimi.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Società X, quale mandataria della Banca creditrice, rappresentata e difesa dallo Studio Legale Illuminati & Associati di Jesi, chiedendone l′integrale riforma e, tra le altre cose, chiedendo il rigetto dell′eccezione di liberazione dei garanti ex art. 1957 c.c. ex adverso sollevata.
Si costituiva nel giudizio d′appello, ex art. 111 c.p.c., la Società Y, rappresentata dalla Società X, quale cessionaria pro soluto ex art. 58 TUB di alcuni crediti della Banca, tra cui quello controverso, aderendo a tutte le argomentazioni già spiegate dalla difesa della Banca cedente. Si costituivano in giudizio gli eredi del fideiussore defunto, contestando l′avverso gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e riproponendo anche motivi non esaminati dalla sentenza impugnata.
La sentenza della Corte d′Appello ha affrontato, fra le altre, l′eccezione di liberazione dei garanti per non aver il creditore proposto le proprie istanze nel termine semestrale previsto dall′art. 1957 c.c..
Come noto, l′art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell′obbligazione principale, a condizione che il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
Nella specie, ha osservato la Corte d′Appello di Ancona, analizzata la clausola n. 5 dell′atto di garanzia in esame, a tenore del quale la banca è titolata a far valere i diritti derivanti dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, la Banca è dispensata a dover escutere il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell′obbligazione, come previsto dall′art. 1957 c.c.
Ha reputato, infatti, il Collegio che l′interpretazione letterale e teleologica della stessa portano incontrovertibilmente ad affermare che l′obbligo di garanzia assunto dal dante causa degli appellati non sia stato correlato alla scadenza dell′obbligazione principale, bensì al suo integrale soddisfacimento. Così ricostruita la volontà delle parti, secondo la sentenza della Corte d′Appello, non può che farsi applicazione nel caso di specie del consolidato principio di diritto per cui: Allorché la polizza fideiussoria è correlata non alla scadenza dell′obbligazione principale, ma al suo integrale soddisfacimento, lazione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione rispetto all′area di operatività dell′art. 1957 c.c..
La limitazione di responsabilità fissata dall′art. 1957 c.c. può dunque essere implicitamente derogata attraverso l′impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l′adempimento dell′obbligazione principale, impegno che può desumersi dall′interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale (Cass. civ. n. 31569/2019).
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull′appello proposto, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglieva l′appello e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando le parti appellate a rifondere a parte appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.