APPELLO: la riproposizione di un′eccezione di merito respinta in primo grado va fatta dalla parte vittoriosa in sede di gravame incidentale
Non è sufficiente la mera reiterazione dell′eccezione in sede di impugnazione principale, trattandosi di capi del tutto autonomi
In tema di impugnazioni, qualora un′eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, la devoluzione al giudice d′appello della sua cognizione da parte della parte vittoriosa esige la proposizione del gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione dell′eccezione in sede di appello, trattandosi di capi del tutto autonomi.
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Ancona, Pres. Gianfelice Rel. De Nisco, con la sentenza n. 1472 del 11 ottobre 2024.
Nel caso di specie, il Tribunale di Ancona, con sentenza, aveva accolto l′opposizione proposta da una società al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso della Banca per il pagamento della complessiva somma di euro 104.076,00, quale saldo del rapporto di conto corrente e delle connesse aperture di credito per anticipi fatture concessi alla opponente, revocando il provvedimento.
In particolare, il giudice rigettava l′eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale, accertava l′esistenza del credito azionato in via monitoria a fronte della idonea documentazione prodotta dalla Banca; rigettava l′eccezione dell′inefficacia della fideiussione ex art. 1957 c.c. e dichiarava la società fideiubente liberata dall′obbligazione di garanzia ai sensi dell′art. 1956 c.c.
La Banca proponeva appello avverso la sentenza emessa da Tribunale di Ancona, deducendo l′erroneità del capo della sentenza che aveva accolto l′eccezione di liberazione della società garante per violazione dell′art. 1956 c.c.
La società resisteva al gravame chiedendone il rigetto.
Interveniva in giudizio la società resasi cessionaria del credito dedotto in giudizio, a mezzo della propria mandataria, insistendo per l′estromissione della Banca.
Il Giudice, oltre a ritenere l′insussistenza dell′eccezione di liberazione della società garante per violazione dell′art. 1956 c.c., rilevava come la società appellata non avesse proposto appello incidentale avverso i capi della sentenza che avevano accertato l′esistenza del credito della Banca, rigettato l′eccezione di nullità della garanzia prestata per violazione della normativa anticoncorrenziale e quella di sopravvenuta inefficacia della garanzia ai sensi dell′art. 1957 c.c. Trattandosi di capi del tutto autonomi, la relativa decisione non poteva ritenersi assorbita dall′accoglimento dell′eccezione di liberazione della garanzia ai sensi dell′art. 1956 c.c., con la conseguenza che per essere oggetto di esame sarebbe stata necessaria specifica impugnazione incidentale (anche tardiva).
Di conseguenza, nel caso di specie risultavano irrimediabilmente travolte le eccezioni inerenti alla supposta inidoneità della documentazione contrattuale posta a sostegno del ricorso monitorio, la supposta violazione e falsa applicazione dell′art. 1057 c.c. e la supposta nullità della fideiussione per la violazione della Legge n. 287/90 in materia di divieto in intesa anticoncorrenziale, in quanto tutte esaminate e respinte dal Tribunale, senza essere state oggetto di appello incidentale.
Il principio espresso dalla Corte d′Appello di Ancona è conforme alla giurisprudenza della S.C., la quale afferma che, in tema di impugnazioni, qualora un′eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un′enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d′appello della sua cognizione, da parte del convenuto vittorioso all′esito della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendo possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c., né la mera riproposizione dell′eccezione, utilizzabile soltanto ove la stessa non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (per tutte Cass. n. 33018/2023; Cass. n. 24658/2017).
Per i motivi esposti, la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull′appello, proposto avverso la Sentenza del Tribunale di Ancona, ha estromesso dal giudizio la Banca e ha accolto l′appello, con condanna della società alle spese di lite.