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18-03-2020
LA SOLA PROPOSIZIONE DI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE NON PRECLUDE AL CREDITORE DI RECEDERE DAI CONTRATTI
Fino a quando gli accordi di ristrutturazione non siano stati raggiunti, i creditori conservano il diritto di recedere dai contratti di finanziamento stipulati con i debitori. Questo il principio espresso dal Tribunale Ordinario di Fermo, giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna, con ordinanza del 09/03/2020. La fattispecie riguarda un′opposizione a cartelle esattoriali emesse dall′Agenzia delle Entrate. Le somme iscritte a ruolo si riferivano alla surroga nel credito dell′istituto X, da parte dell′istituto Y, che svolge attività di gestione del fondo di garanzia ai sensi dell′art. 2, comma 4, del D.M. 20/06/2005. A seguito dell′opposizione l′istituto Y chiamava in causa l′istituto X per vederla condannare, in denegato caso di accoglimento, anche parziale, dell′opposizione, alla restituzione delle somme corrisposte dall′istituto Y, quale garante. Gli opponenti avevano sostenuto, fra l′altro, che la Banca non avrebbe potuto revocare gli affidamenti alla società in pendenza della procedura ex art. 182 septies, comma 5, L. Fall., perché tale procedura sarebbe stata vincolante per i creditori di minoranza, quale sarebbe stata l′allora Banca X in sede di trattative. La chiamata in causa banca x, rappresentata e difesa dallo studio Illuminati & associati, osservava che, se è vero che l′art. 182 septies L. Fall. ha introdotto la possibilità di vincolare la minoranza degli istituti di credito a quanto il debitore abbia concordato con la maggioranza, è altrettanto vero che, nel caso di specie, non è mai stato raggiunto alcun accordo tra la società e il ceto creditizio, come si evince chiaramente dai documenti prodotti sia dalla Banca sia da parte opponente. Ebbene, nessuna norma prevede che detto accordo, e tantomeno la semplice proposizione del ricorso, possano impedire alla banca di revocare gli affidamenti alla correntista, di comunicarle la decadenza dal beneficio del termine, segnalare il suo nominativo alla Centrale Rischi ed anche intraprendere ogni azione giudiziale a tutela del credito. Il giudice, aderendo a detta impostazione, rigettava l′istanza di sospensione della cartella di pagamento opposta.
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