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12-01-2021
USURA: l′accertamento potrà avvenire solo al momento dell′applicazione della penale per estinzione anticipata
L′usurarietà dei costi legati al contratto non è pronosticabile con certezza al momento della pattuizione
La penale per estinzione anticipata rientra tra le ipotesi in cui l′usurarietà dei costi legati al contratto non sia pronosticabile con certezza al momento della pattuizione, l′accertamento dell′usura potrà avvenire solo al momento della concreta applicazione della clausola, in quanto solo a quel momento, alla luce del modo in cui tale clausola sarà applicata, potrà accertarsi se siano stati addebitati costi usurari.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Ancona, Giudice Dott.ssa Roberta Casoli, con sentenza n. 1522 resa in data 03.12.2020.
Nella fattispecie processuale esaminata, con provvedimento monitorio n. x, la Banca x ingiungeva alla Società x, quale debitrice principale, e a Tizio, Caio, Tizia, Sempronio e Mevio, quali garanti, il pagamento, in solido tra loro, della somma di 750.912,40.
Con atto di citazione i debitori ingiunti opponevano il suddetto decreto ingiuntivo eccependo: l′inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria ai fini della prova dell′asserito credito; l′applicazione da parte della banca di interessi usurari sul rapporto di conto corrente e sul contratto di prestito; l′illegittimità del recesso dai rapporti in essere con l′istituto opposto.
Si costituiva la Banca x, rappresentata e difesa dallo Studio Legale Illuminati&Associati, chiedendo il rigetto dell′opposizione e negando, tra le altre cose, la sussistenza di usura sia nel contratto di conto corrente sia relativamente al prestito.
Al momento della conclusione del contratto, la penale di estinzione anticipata non esprime alcun peso economico e non è in grado di superare il limite stabilito dalla legge, pertanto, perché assuma rilevanza ai fini della verifica del TEG la sola pattuizione della suddetta penale è insufficiente; essa concorrerà alla verifica del TEG se e nella misura in cui si renderà effettivamente applicabile.
Non è pertanto possibile sostenere che il tasso soglia ex l. 108/1996 sia stato superato per effetto dell′inclusione nel TEG dell′incidenza percentuale della penale per l′estinzione anticipata del mutuo, ciò comporterebbe una sorta di tasso sommatoria tra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.
Gli interessi attengono infatti alla fase fisiologica del finanziamento, rappresentando una sorta di remunerazione in favore del mutuante per la prestazione erogata ed hanno pertanto un′applicazione certa e predefinita, legata all′erogazione del credito; viceversa la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento accidentale del negozio, ha natura eventuale ed è funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito.
Nella fattispecie in esame la penale per estinzione anticipata non risulta essere stata applicata dalla banca dunque il Tribunale ha ritenuto impossibile ipotizzare l′usurarietà della stessa.
Con sentenza n. 1522/2020, il Tribunale di Ancona rigettava tutte le domande e le eccezioni sollevate dalla Società x, condannandola al pagamento di x, oltre interessi, e alle spese processuali.
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